Le detrazioni concesse alle imprese nell’ambito dei bonus edilizi e dei lavori di riqualificazione energetica sono escluse dal calcolo della base imponibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP).
Lo ha precisato l’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (AIDC), con la norma di comportamento n. 224, relativa alla rilevanza fiscale delle detrazioni edilizie ed energetiche.
L’AIDC ha spiegato nel provvedimento come le detrazioni d’imposta di cui beneficia l’impresa a fronte delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico o ammodernamento di beni immobili, siano escluse dalla base imponibile IRES e IRAP.
"Concretizzandosi in una riduzione dell’imposta alla quale afferisce, la “detrazione d’imposta” ha la stessa natura dell’imposta che viene ridotta. Da ciò deriva, linearmente, l’irrilevanza fiscale della detrazione rispetto alla determinazione della stessa imposta (i.e. detrazione IRES correlata alla determinazione della base imponibile IRES). […] Dall’irrilevanza fiscale ai fini dell’imposta sul reddito, deriva poi l’irrilevanza fiscale anche ai fini IRAP, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il quale dispone che non concorrono alla formazione del valore della produzione i contributi “correlati a costi indeducibili ".
A essere considerate irrilevanti, nello specifico, sono sia la destinazione dell’immobile sia le modalità di rilevazione contabile.
"Le detrazioni d’imposta concesse all’impresa che sostiene spese per interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e ammodernamento di beni immobili sono escluse dalla base imponibile delle imposte dirette. Ai fini fiscali, è irrilevante sia la destinazione – bene strumentale o bene merce – dell’immobile al quale afferiscono, sia la tecnica adottata per la contabilizzazione delle relative detrazioni d’imposta".
La detrazione non produce dunque effetti né sul valore fiscale delle spese correlate né sul valore fiscale del bene al quale le spese si riferiscono.
"A prescindere dalla classificazione e qualificazione contabile, come pure dalla tecnica adottata per la rilevazione nelle scritture contabili, o dall’utilizzo dell’agevolazione in parola, la “detrazione d’imposta” non produce effetti sul valore “fiscale” delle spese a cui essa è correlata, né sul valore fiscale del bene al quale le spese si riferiscono".
Come riporta la norma di comportamento 224/2024 AIDC:
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