Con il messaggio INPS 97 del 4 marzo 2024 l' istituto comunica l'ampliamento delle agevolazioni previdenziali per la Zona franca urbana detta Sisma Centro Italia" istituito inizialmente dall’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Si ricorda che si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a fare data dal 24 agosto 2016.
I periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione, originariamente circoscritti agli anni 2017 e 2018, sono stati prolungati – sempre nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis – anche ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, 2023.
Ora la legge 18 2024 (DL 215 2023 convertito in legge) , ha previsto l’estensione anche per il periodo di imposta 2024.
Le imprese possono utilizzare i crediti fiscali in compensazione dei contributi obbligatori relativi agli anni 2017-2024.
Si possono effettuare le compensazioni per tutte le diverse categorie ammesse all’agevolazione: imprese, artigiani e committenti, committenti in gestione separata, datori di lavoro privati che hanno dipendenti iscritti alla gestione previdenziale pubblica, liberi professionisti, aziende agricole.
L’esonero spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della ZFU.
E’ possibile applicare l’agevolazione attraverso la riduzione dei versamenti da effettuare con il modello di pagamento F24, utilizzando i codici tributo “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164”, “Z165” e “Z166”.
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