Il nuovo regolamento europeo sulle macchine è composto da 52 articoli più 10 allegati. Le procedure riguardanti sia gli Stati membri che la Commissione sono state adeguate al “New Legislative Framework”, mentre i processi previsti per l’ottenimento della conformità da parte degli operatori di mercato continuano a essere definiti in maniera molto dettagliata e completa.
I contenuti di natura tecnica sono stati adattati e definiti con più precisione. Oltre agli articoli strutturati in maniera più comprensibile e la ripartizione del nuovo Allegato I (sulle
macchine ad alto rischio), è degna di nota la trattazione dei temi dell’intelligenza artificiale e della cybersicurezza. Questi trovano posto direttamente nel regolamento sulle macchine, che può a tal proposito essere immediatamente applicato.
L’ordine degli allegati è cambiato. Quello che finora era l’Allegato I e che tratta i requisiti essenziali di sicurezza e salute, diventa l’Allegato III. L’attuale
Allegato IV, che contiene una lista di macchinari e prodotti per i quali è obbligatoriamente prevista una certificazione da parte di un ente terzo, diventa l’Allegato I.
• Atti delegati: dopo aver consultato l’organismo di normazione CEN o il CENELEC, la Commissione può mettere a punto, secondo un processo predefinito, degli atti giuridici con cui disciplinare degli aspetti che, a suo parere, non sono stati considerati – questo laddove, in precedenza, gli organismi di normazione non abbiano provveduto a inserire tali aspetti in delle norme.
• Il regolamento in materia di macchine è stato sganciato dal previsto regolamento sull’IA. Per quanto riguarda le macchine, i punti essenziali in fatto d’intelligenza artificiale sono indicati nel regolamento sulle macchine.
• Il concetto di operatore di mercato è nuovo e viene definito come rappresentante autorizzato del fabbricante all’interno dell’UE, importatore o rivenditore.
• Nel regolamento trova posto anche la procedura – in Germania praticata già da molto – di “modifica sostanziale” delle macchine. In breve, una “modifica sostanziale” è data laddove, dopo che una macchina è stata modificata, i dispositivi tecnici di sicurezza in essa presenti non bastino più a contrastare nuovi pericoli.
• Il nuovo Allegato I sulle macchine e i prodotti correlati ad alto rischio è articolato in due parti: la parte A tratta macchine e prodotti per i quali è sempre necessario un certificato di esame del tipo da parte di un ente notificato. Ponti elevatori per veicoli, dispositivi amovibili di trasmissione e i relativi ripari, componenti di sicurezza integralmente o parzialmente capaci di autoapprendimento e apparecchi portatili a carica esplosiva devono obbligatoriamente essere sottoposti all’esame di un ente terzo. La parte B descrive le macchine e i prodotti di cui – a patto di applicare delle norme europee armonizzate che coprano tutti i rischi del caso – i fabbricanti possono continuare a dichiarare la conformità anche senza l’intervento di enti notificati.
• I requisiti in materia di macchine il cui comportamento o la cui logica sono di tipo integralmente o parzialmente autoevolutivo trovano posto nella sezione “Sistemi di comando”.
• Le macchine mobili vengono trattate in una sezione pressoché del tutto nuova all’interno dell’Allegato III.
• Biciclette elettriche, monopattini elettrici e altri dispositivi per la mobilità personale sono macchine. I sistemi di filtrazione destinati a essere integrati in cabine di guida sono ora considerati come componenti di sicurezza.
Il nuovo regolamento europeo sulle macchine s’inserisce nell’attuale legislazione europea. All’atto pratico, i nuovi punti saranno validati in ulteriori discussioni.
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