In Italia, le donazioni sono soggette a tassazione secondo le disposizioni del Testo Unico sulle Successioni e le donazioni (TUS) e del Codice Civile, anche alla luce della recente sentenza della Cassazione in materia.
La donazione è considerato un contratto mediante il quale il donante trasferisce, seppur senza chiedere alcun pagamento in cambio, un bene o un diritto a un soggetto chiamato donatario.
Le imposte sulle donazioni possono variare in base a diversi fattori, tra cui il valore dei beni donati e il grado di parentela tra donatore e beneficiario.
Vediamo come funziona oggi alla tassazione delle donazioni in Italia, per capire quanto si paga e quando invece sono esenti da imposta.
Sulle donazioni si pagano imposte che variano in base al grado di parentela tra le parti coinvolte. A variare sono anche le franchigie, che rendono tassabili le donazioni per la parte che supera il loro valore.
Le aliquote fiscali e le franchigie sono le seguenti:
Qualora il beneficiario sia portatore di handicap grave ai sensi della Legge 104, la franchigia si applica sempre, indipendentemente dal grado di parentela con il donante, ed è pari a 1,5 milioni di euro.
L’imposta è calcolata sul valore netto dell’eredità, che include il valore dei beni e diritti al netto delle passività ed è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, anche se esistenti all’estero.
Le imposte sulle donazioni variano però anche a seconda della natura del trasferimento, se si tratta di un donazione che ha per oggetto uno o più immobili o diritti reali immobiliari, è prevista l’applicazione, oltre alle imposte generali, di un’imposta ipotecaria corrispondente al 2% del valore dell’immobile e un’imposta catastale pari all’1% del valore dell’immobile
Qualora l’immobile donato venga destinato ad abitazione principale, si pagano imposte fisse agevolate indipendenti dal valore dell’immobile, con una tassa fissa di 200 euro sia per l’imposta ipotecaria che per quella catastale.
Importante: tale agevolazione sulla prima casa spetta a tutti i donatari se almeno uno possiede i requisiti. In più il ricorso a tale agevolazione non preclude la possibilità di acquistare successivamente a titolo oneroso un’altra abitazione non di lusso fruendo dei benefici prima casa. Se invece il beneficiario della donazione è già in possesso di un immobile acquistato fruendo delle agevolazioni prima casa, dovrà versare le impose catastali e ipotecaria ordinarie, a meno di non impegnarsi ad alienare il precedente immobile entro un anno.
L’imposta di donazione non si paga qualora il valore non superi la franchigia sopra riportata.
I trasferimenti a favore di alcuni soggetti (articolo 3, comma 1 del TUS – Testo Unico delle Successioni e Donazioni) sono inoltre esclusi dall’applicazione dell’imposta, come ad esempio:
Anche le erogazioni informali ed indirette ai figli, o in caso di mancata formalizzazione del contratto – come una donazione in denaro da un genitore a un figlio – ha chiarito una recente decisione della Corte di Cassazione, non dovrebbero essere né tassate né registrate. Del resto anche l’articolo 1 del TUS al comma 4 dispone che l’imposta sulle donazioni non si applichi nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del Codice Civile, ovvero:
Chi paga l’imposta di donazione
Il ricevente di una donazione è obbligato al pagamento dell’imposta. L’atto di donazione deve essere redatto da un notaio, che si occupa anche della registrazione e del pagamento delle relative imposte, insieme all’imposta di registro di 200 euro (non dovuta se la donazione non eccede i limiti della franchigia).
Ma quando va versata l’imposta di donazione? L’imposta di donazione viene versata al momento della registrazione dell’atto effettuato in presenza del notaio che lo registra all’Ufficio delle Entrate competente entro 30 giorni e provvede al versamento delle imposte.
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