SICUREZZA SUL LAVORO A PRATO
Per sicurezza sul lavoro di intende l'attuazione da parte del
Datore di Lavoro, di tutte quelle misure di tipo tecnico, organizzativo e procedurale finalizzate alla protezione dei
lavoratori e di tutte le persone che gravitano nelle aree aziendali, nonché dell’ambiente ad esse circostante.
Prima che consulenti per la sicurezza sul lavoro, siamo persone. Come quelle che incontriamo ogni giorno nelle aziende, grandi e piccole, che si rivolgono a noi per individuare le migliori procedure e tutelare nel modo più efficace la salute dei lavoratori.
Servizi per l’azienda e le persone.
Per chi si occupa di consulenza per la sicurezza sul lavoro, è importante al fine di realizzare un nuovo progetto, andare oltre l’analisi delle normative e alle richieste da parte delle istituzioni. Serve rivolgersi alla sicurezza di un’azienda con un’attenzione più completa, analizzando le sue esigenze e la realtà esistente, sia quando si tratta di valutare i rischi legati al lavoro sia nell’organizzazione dei corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro.
Semplificare ogni processo.
Essere una società di consulenza per l’igiene, la salute e la sicurezza del lavoro significa entrare in contatto con molte aziende di diversa tipologia e grandezza e quindi con problematiche differenti. Vuole anche dire rendere semplice la gestione delle incombenze burocratiche. Per questo, ci occupiamo noi di ogni passaggio complesso:
- redigere tutta la documentazione necessaria (secondo il D.Lgs. 81/08)
- migliorare la sicurezza aziendale e diffondere la cultura della prevenzione
- preparare tutto per ogni ispezione da parte degli organi esterni di controllo
- seguire l’iter esecutivo dei processi di formazione del personale
- rilasciare attestati di frequenza validi ai fini normativi
- offrire servizi di tutela ambientale
- predisporre relazioni tecniche, di progetti e domande per l’ottenimento di autorizzazioni (gestione dei rifiuti, scarichi, emissioni in atmosfera, inizio attività, scia etc.)
Un metodo collaudato e un servizio di consulenza personalizzato.
Non esiste un’azienda uguale all’altra e, di conseguenza, il nostro intervento è sempre personalizzato sulle esigenze del cliente, sulle caratteristiche dell’attività aziendale e del settore. I nostri consulenti concordano con il datore di lavoro un piano mirato e affianchiamo i nostri clienti con interventi costruiti sulle loro specificità, prevedendo sopralluoghi programmati, rilevando le non conformità, assistendo l’azienda nel miglioramento continuo della sicurezza sul lavoro e dell’organizzazione aziendale, assumendo il ruolo di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con tecnici qualificati e aggiornando le pratiche documentali come richiesto dal D.Lgs. 81/08.
FORMAZIONE E - LEARNING
Formati con i nostri corsi online
La formazione al computer apporta grandi benefici di apprendimento e di maggior coinvolgimento del discente, all’aiuto dell’ambiente. La formazione online oggi rappresenta un passo necessario per acquisire nuove competenze professionali riducendo costi di trasferta e di tempo.
DATORE DI LAVORO
Il Datore di lavoro che svolge direttamente il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DL RSPP) deve partecipazione a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, alle modalità di organizzazione del lavoro e alle attività lavorative svolte.
DIRIGENTI E PREPOSTI
Il 21 dicembre 2011 è stato approvato l’Accordo Stato-Regioni sulla formazione di lavoratori, Preposti e Dirigenti. L’accordo stabilisce il percorso, i contenuti e il monte ore di formazione necessarie ad ogni singola figura per adempiere al proprio obbligo formativo.
MACCHINE
I corsi sulle attrezzature da lavoro sono rivolti a coloro che devono conseguire abilitazioni specifiche per l'incarico di alcune mansioni. Attrezzatura da lavoro viene definita nel D.lgs. 81/08 nel titolo III capo I come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto.
LAVORATORI
Formare tutti i Lavoratori sulla Sicurezza è un obbligo del Datore di Lavoro previsto dal D.Lgs. 81/08 negli artt. 36 e 37. La formazione deve avvenire entro 60 giorni dall’assunzione ed aggiornata ogni 5 anni o in occasione di un cambio di mansione o variazione del rischio.