Oltre ai permessi di lavoro e ai congedi straordinari previsti per legge e riservati ai dipendenti, esistono altre opportunità di astensione temporanea dal lavoro, per diverse ragioni, nel settore pubblico (Scuola, Dottorato di ricerca, avvio attività) e nel privato.
In alcuni casi, i periodi di assenza possono dare diritto a retribuzione (come l’aspettativa per assistenza di familiari disabili con Legge 104, che spetta ai caregiver).
In altri scatta l’aspettativa non retribuita – richiesta e concessa in svariati casi (come per motivi personali o familiari o per cariche elettive) durante i quali il lavoratore non può essere licenziato per motivi legati all’assenza.
Con l’aspettativa ci si può astenere dal lavoro per un determinato periodo conservando il diritto al posto ma senza maturare stipendio. Lo strumento, previsto per legge, è inserito nella maggior parte dei contratti collettivi e se ne matura il diritto con l’anzianità lavorativa.
Per la necessità di assistere un familiare portatore di handicap in situazione di gravità accertata, il riferimento normativo è la legge n.104/1992 – che consente al dipendente di chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 3 anni.
Si tratta di uno strumento diverso dal congedo parentale straordinario di 24 mesi (di cui all’art. 42, D.lgs 151/2001):
"Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore"
Se il periodo non dovesse bastare, si può chiedere a seguire un’aspettativa non retribuita per motivi personali.
Un lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, per particolari motivi personali e/o familiari, può chiedere l’aspettativa non retribuita per un massimo di 12 mesi, fruibile anche in maniera frazionata. Alcuni CCNL possono prevedere anche un periodo d astensione retribuita. Previsto ad esempio anche il caso di depressione o altra situazione di grave disagio personale non ascrivibile a malattia.
L’aspettativa si può chiedere per cariche pubbliche elettive, non retribuita, richiesta dal lavoratore per poter svolgere il suo mandato a seguito di un’elezione presso un’assemblea pubblica, relativa a una delle seguenti cariche: membri del Parlamento Europeo o Nazionale e delle assemblee regionali, sindaci di comuni, presidenti di province, di consigli comunali e provinciali, di consigli circoscrizionali (solo nelle città con più di 500.000 abitanti), assessori, consiglieri comunali, provinciali, di comunità montane e unioni di comuni.
Per tutta la durata dell’aspettativa il lavoratore dipendente ha diritto a conservare il posto di lavoro, ma non riceverà alcuna retribuzione.
L’aspettativa per dottorato di ricerca è un diritto spettante al pubblico dipendente che può richiederla nel caso in cui venga ammesso a un corso di dottorato presso un’università. È concessa ai dipendenti pubblici che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, già beneficiari del periodo di assenza per aspettativa. La durata dell’aspettativa deve essere pari a quella del corso di dottorato, ma per poterla concedere occorre l’autorizzazione della Pubblica Amministrazione presso la quale lavora il dipendente.
Per quanto riguarda la retribuzione si distingue tra:
Al momento del conseguimento del dottorato, se cessa il rapporto di lavoro con l’amministrazione per volontà del dipendente nei 2 anni successivi, il lavoratore deve restituire tutte le retribuzioni percepite durante l’aspettativa laddove queste fossero rimaste a carico dell’amministrazione.
Il pubblico dipendente può chiedere un periodo di aspettativa al fine di avviare un’attività professionale o imprenditoriale per un periodo massimo di 12 mesi, anche frazionati. In tal caso è necessaria l’autorizzazione della Pubblica Amministrazione di appartenenza.
Il lavoratore può svolgere una seconda attività, in modo continuativo, solo se lavora con un contratto di lavoro a tempo parziale con orario ridotto in misura pari o superiore al 50%. Il periodo di aspettativa non è retribuito e non rileva ai fini della pensione.
Tanto nel Pubblico quanto nel Privato, la richiesta va presentata con il dovuto anticipo e preavviso all’ufficio del personale della propria azienda o amministrazione, motivata e con i riferimenti di legge o contrattuali del caso.
In caso di rigetto dell’istanza, è diritto del lavoratore conoscerne nel dettaglio le motivazioni.
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